L'Istituto Tecnico per il Turismo " Andrea Gritti " è un
organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare una
effettiva promozione culturale, sociale e umana degli
alunni.
Nella sua azione l'Istituto si richiama esplicitamente agli
ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sanciti
dalla Costituzione Repubblicana.
In particolare esso si impegna a favorire una effettiva
attuazione del diritto allo studio nello spirito dell' art. 34
della Costituzione.
Art. 2
L'Istituto si impegna a valorizzare le capacità dei
giovani che lo frequentano, a stabilire un fattivo dialogo con la
componente genitori, a garantire libertà di insegnamento
ai docenti, a riconoscere la validità dell'opera del
personale non docente.
Tutte le componenti della scuola, ciascuna secondo le proprie
competenze e con senso di responsabilità, sono chiamate a
realizzare le condizioni ottimali affinché nell'Istituto
l'attività didattica possa svolgersi nel modo più
proficuo e sereno.
Art. 3
L'Istituto, nella sua autonomia, è aperto al dialogo ed
alla collaborazione con gli Enti e le Istituzioni presenti sul
territorio al fine di garantire un proficuo collegamento tra
scuola e società.
Art. 4
E' fatto assoluto divieto a tutti i docenti, studenti e non
docenti di fumare all'interno dell' Istituto ai sensi della legge
11 novembre 1975 n. 584.
Sono individuati, per i fumatori, degli spazi esterni, adiacenti
all'edificio scolastico, che verranno indicati all'inizio di
ciascun anno.
NORME RIGUARDANTI GLI
STUDENTI
Art. 5
Gli studenti devono trovarsi in classe, con gli insegnanti della
prima ora, cinque minuti prima dell'effettivo inizio delle
lezioni, segnalato dal suono della seconda campana.
E' possibile entrare nell'Istituto a partire da 15 minuti prima
dell'inizio delle lezioni.
In caso di maltempo è consentito anticipare l'entrata e
sostare ordinatamente nell'ingresso della scuola.
Art. 6
I lievi ritardi (entro i cinque minuti), purché non
ripetuti, saranno giustificati direttamente dal docente in
servizio nella prima ora di lezione che annoterà anche
l'orario di entrata del ritardatario.
Nel caso di ritardi lievi ripetuti (oltre i due per quadrimestre)
o di ritardi più gravi, l'ammissione in classe
avverrà solo previa autorizzazione della Presidenza.
Art. 7
L'ingresso posticipato e/o le uscite anticipate sono autorizzate
annualmente dalla Presidenza nel caso di alunni, provenienti da
centri lontani dalla scuola, che ne abbiano fatto richiesta
scritta. I nomi di questi studenti, con gli orari di entrata ed
uscita, sono trascritti sul registro di classe all'inizio
dell'anno scolastico.
Art. 8
L'ingresso ritardato a scuola è consentito agli studenti
quando il ritardo sia imputabile ad emergenze e disguidi dovuti
ai mezzi di trasporto. In questo caso l'ammissione e
l'annotazione sul registro di classse vengono effettuate dal
docente presente nella classe stessa.
Art. 9
L'alunno che sia stato assente è riammesso alle lezioni
previa presentazione di giustificazione scritta.
In casi eccezionali l'alunno che sia stato assente puo' essere
riammesso con riserva alle lezioni anche se sfornito di
giustificazione. La giustificazionedeve essere comunque
presentata entro e non oltre il giorno successivo a quello di
rientro. In caso contrario l'alunno non viene riammesso in classe
se non su autorizzazione della Presidenza.
Dimenticanze ripetute nel presentare le giustificazioni possono
essere passibili di sanzioni disciplinari.
Art. 10
Gli insegnanti della prima ora di lezione annotano sul registro
di classe, nell'apposita colonna, le giustificazioni presentate
dagli alunni sia maggiorenni sia minorenni. Qualora non risulti
chiaro qualche elemento della giustificazione, l'insegnante
invita l'alunno a presentarla direttamente in Presidenza.
Art. 11
L'alunno che si assenta per cinque o più giorni
consecutivi dalle lezioni è riammesso previa presentazione
del certificato medico.
Nel computo delle assenze vengono considerati anche i giorni
festivi e periodi di vacanza per coloro che si assentano l'ultimo
giorno di lezione che li precede.
Art. 12
Ogni richiesta di giustificazione di assenza ha valore se
compilata sul libretto personale degli alunni.
Ogni autorizzazione ha valore solo se è rilasciata per
iscritto.
Art. 13
Le assenze collettive devono essere certificate mediante
dichiarazione di conoscenza da parte delle famiglie.
Nel caso di assenze collettive, la Presidenza puo' considerare
l'opportunità di convocare le famiglie e/o i Consigli di
classe per valutare la situazione e prendere eventuali
provvedimenti.
Art. 14
In caso di assemblee non autorizzate, di scioperi, di
partecipazione a cortei, qualora nelle singole aule la presenza
sia inferiore al 20% degli iscritti nel registro di classe,
verrà valutata dalla Presidenza l'opportunità di
riunire gli alunni presenti in un'unica classe, fino ad un
massimo di 20 allievi, con la presenza di uno o più
docenti. Qualora l'accorpamento non avvenga, sarà svolta
in classe la normale attività didattica.
Art. 15
Gli alunni possono chiedere il permesso di uscita anticipata solo
per gravi e giustificati motivi che verranno di volta in volta
valutati dalla Presidenza.
Art. 16
L'Istituto si fa carico di informare le famiglie nei modi e nei
tempi più opportuni ( anche per via telefonica) su assenze
prolungate e ripetute; frequenti ritardi e/o uscite anticipate
degli alunni.
Art. 17
Per accedere alle aule e per uscire dall'Istituto gli alunni si
servono delle scale e dei corridoi stabiliti nel piano di
sicurezza della scuola; è vietato l'accesso alle scale di
emergenza.
Qualsiasi spostamento all'interno dell'Istituto deve essere
compiuto in modo da non arrecare danno agli altri e a se stessi e
nel massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle
attrezzature scolastiche.
Art. 18
Le uscite degli alunni dalle classi durante le ore di lezione
devono essere limitate al massimo. Questa norma va intesa non
come costrittiva ma necessaria all'ordinato svolgimento
dell'attività didattica.
L'insegnante, durante le ore di lezione, non puo'autorizzare
l'uscita di più di un alunno per classe alla volta., salvo
i casi esplicitamente autorizzati dalla Presidenza.
Il non docente addetto al piano è tenuto ad avvisare gli
insegnanti o la Presidenza se la presenza di più alunni o
la loro prolungata permanenza fuori dalle aule siano causa di
disordine o di disservizio.
Art. 19
Durante l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi gli alunni
rimarranno nelle rispettive aule. L'insegnante annoterà
sul registro di classe gli alunni assenti all'inizio delle ore di
lezione e ne darà immediata comunicazione alla Presidenza.
Art. 20
In caso di assenza momentanea degli insegnanti dalla classe, gli
studenti non usciranno dall'aula per non arrecare disturbo alle
altre classi.
Art. 21
Durante lo svolgimento dell'intervallo, il personale docente e
non docente ha il compito di vigilare affinché non siano
arrecati danni alle persone e alle cose all'interno
dell'Istituto.
Art. 22
Il mantenimento dell'igiene e dell'ordine all'interno
dell'Istituto, ferme restando le competenze e i doveri a ciascuno
derivanti da norme e disposizioni, è affidato al senso di
responsabilità di tutte le componenti scolastiche.
Art. 23
Al termine delle lezioni gli insegnanti autorizzano gli alunni ad
uscire dalle classi. L'uscita deve avvenire in maniera ordinata
senza indugiare per le scale e nei corridoi.
Gli alunni possono organizzarsi in gruppi e comitati e proporre
attività complementari ai sensi della circolare
ministeriale n. 654 del 17 ottobre '96, previo accordo con la
Presidenza. Le richieste in tal senso vanno presentate per
iscritto alla Presidenza, specificando finalità , metodi
operativi, nome dei partecipanti e dei responsabili delle varie
iniziative.
All' interno della scuola gli studenti dispongono di un proprio
spazio per affiggere avvisi e documenti relativi alla loro
attività, la quale deve essere comunque compatibile con le
attività e le finalità dell'Istituto.
Art. 25
Gli studenti dispongono di una assemblea di Istituto e di una di
classe al mese, nel limite la prima delle ore di lezione di una
giornata e la seconda di due ore, secondo quanto previsto dalla
circolare ministeriale 312 del 27/ 12/ 79.
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del
Comitato studentesco oppure del 10% degli studenti.
Alle assemblee di Istituto puo' essere richiesta la
partecipazione, autorizzata dal Consiglio di Istituto, di esperti
di cui devono essere indicate le generalità, la qualifica
e gli argomenti oggetto di trattazione.
Lo svolgimento delle assemblee studentesche è gestito
dagli alunni i quali rispondono direttamente della loro
regolarità.
La Presidenza garantisce la presenza di suoi rappresentanti alle
assemblee di Istituto degli alunni.
Gli alunni possono darsi un proprio regolamento di assemblea che,
comunicato alla Presidenza, puo' diventare parte integrante di
questo regolamento.
Art. 26
Le assemblee di classe mensili devono essere richieste al Preside
con almeno 5 giorni di anticipo, previa autorizzazione
dell'insegnante coordinatore di classe e degli insegnanti delle
ore interessate.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle
lezioni.
Art. 27
Gli alunni che deteriorano le attrezzature e il materiale della
scuola sono tenuti al risarcimento dei danni ai sensi della
circolare ministeriale 177 del 4 luglio '75.
Qualora all'interno di una classe non vengano individuati
l'alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, la
Presidenza, sentito il parere del Consiglio di Istituto,valuta
l'opportunità di suddividere il risarcimento del danno tra
tutti gli studenti della classe.
NORME RIGUARDANTI I
DOCENTI
Art. 28
L'Istituto considera fondamentale il diritto-dovere degli
insegnanti all'aggiornamento didattico e culturale. A tal fine
promuove e sostiene le iniziative che si dimostrino atte a
migliorare la qualità dell'insegnamento e
dell'apprendimento.
L'Istituto favorisce le iniziative di innovazione metodologica,
previa approvazione del Consiglio di classe e concordando con la
Presidenza tempi e modi di attuazione delle stesse.
Art. 29
Gli insegnanti sono tenuti a rispettare l'orario di servizio
nella sede loro assegnata. L'orario è per tutti vincolante
e il docente risponderà a norma di legge di eventuali
uscite anticipate o di abbandono di classe.
Gli insegnanti a disposizione sono tenuti a rispettare l'orario
di servizio, rendendosi reperibili per l'intera durata dell'ora.
Ciò vale anche per l'ora di ricevimento genitori.
Art. 30
I docenti le cui classi, per qualsiasi motivo ( es. tirocini,
viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.) non
siano presenti in aula, devono restare a disposizione della
scuola.
Art. 31
L'insegnante che per gravi e giustificati motivi debba assentarsi
dal servizio, ha l'obbligo di avvisare la Presidenza nel
più breve tempo possibile per consentire l'eventuale
sostituzione.
Qualora l'assenza dal servizio interessi la prima ora di lezione,
l'insegnante dovrà comunicarla prima dell'inizio delle
lezioni e comunque nel modo più tempestivo e rapido.
Art. 32
L'avvicendamento degli insegnanti nelle singole classi deve
avvenire nel modo più rapido possibile al fine di evitare
confusione e ritardi nello svolgimento dell'attività
didattica.
Art. 33
Durante lo svolgimento delle lezioni, l'insegnante che si trovi
costretto a lasciare temporaneamente la classe, sempre rimanendo
nell'ambito dell'Istituto, deve darne avviso all'operatore
scolastico addetto al piano responsabilizzando altresì i
rappresentanti di classe.
Il docente che abbia invece necessità di allontanarsi
dall'Istituto è tenuto a richiedere la relativa
autorizzazione alla Presidenza.
Art. 34
A tutti i docenti è riconosciuto il diritto alla
libertà di insegnamento nel quadro di un coordinamento
delle attività didattiche e dei problemi ad esse relativi.
Art. 35
L'impegno e la qualità del lavoro richiesto agli
insegnanti non puo' in alcun modo prescindere dai diritti
normativo-sindacali acquisiti dalla categoria e dai relativi
doveri ad essi connessi.
Art. 36
Gli insegnanti sono tenuti a controfirmare per presa visione i
comunicati della Presidenza.
Art. 37
Gli insegnanti hanno l'obbligo di verificare, all'inizio di ogni
ora di lezione, la presenza in classe degli alunni.
In caso di assenza di un numero elevato di alunni, il docente
è tenuto a darne immediata comunicazione alla
Presidenza.
Il docente è inoltre tenuto a registrare il ritardo degli
alunni non presenti all'inizio di ogni ora di lezione.
Art. 38
Per quanto non esplicitamente trattato nel presente regolamento
si rimanda allo stato giuridico degli insegnanti sancito con
D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 e successive variazioni e
integrazioni.
Il personale non docente collabora affinché
l'attività didattica possa svolgersi nel modo più
ordinato e sereno, nell'ambito delle finalità educative
dell'Istituto.
Art. 40
In particolare agli operatori scolastici, è affidato il
compito della vigilanza sugli alunni al di fuori delle aule e in
tutti gli ambienti dell'Istituto in cui non sia prevista la
presenza costante dei docenti, con i quali sono chiamati a
collaborare per un corretto e ordinato svolgimento della vita
scolastica.
Gli operatori scolastici curano inoltre la pulizia e il
mantenimento dell'igiene secondo un piano di distribuzione del
lavoro stabilito dalla Segreteria in accordo con la Presidenza,
nel rispetto dei criteri eventualmente stabiliti dal Consiglio di
Istituto.
Art. 41
La Segreteria in accordo con la Presidenza, sentita l'assemblea
dei non docenti o i loro rappresentanti fissa la distribuzione
degli operatori scolastici sui diversi piani secondo i criteri
eventualmente stabiliti dal Consiglio di Istituto.
L'operatore scolastico addetto al piano ha l'obbligo di
assicurare la propria opera durante tutto l'arco dell'orario
delle lezioni.
Art. 42
La presenza dell'operatore scolastico al piano è
particolarmente indispensabile durante tutto il periodo
dell'intervallo e inoltre dieci minuti prima e dieci minuti dopo
l'inizio di ogni ora di lezione. Al di fuori di questi momenti,
l'operatore scolastico che debba assentarsi temporaneamente puo'
farlo previa sostituzione di un collega.
Art. 43
La segreteria fissa annualmente un orario di ricevimento per
docenti, non docenti, genitori e studenti.
Art. 44
Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al
CCNL del settembre 95 nonché alle norme, alle disposizioni
e ai regolamenti emanati in materia dall' Amministrazione
provinciale.
NORME PARTICOLARI
RIGUARDANTI LA PRESIDENZA
Art. 45
La Presidenza è sempre disponibile al ricevimento delle
componenti scolastiche.
La Presidenza si riserva di fissare e comunicare annualmente un
orario di ricevimento per i genitori ai quali viene consigliato
di fissare telefonicamente eventuali appuntamenti.
Art. 46
La Presidenza si impegna a dare tempestiva comunicazione con
affissione all'albo dell'Istituto, di tutte le C.M. e le O.M. che
vengono di volta in volta ad interessare l'attività
didattica e la normativa professionale del personale della
scuola.
Art. 47
La Presidenza fissa il calendario delle sedute ordinarie del
Collegio dei docenti e dei Consigli di classe previa
consultazione del Collegio.
Art. 48
Le comunicazioni e le direttive generali della Presidenza hanno
validità formale quando vengono annotate sull'apposito
registro delle comunicazioni.
Art. 49
La Presidenza su richiesta motivata convoca le sedute
straordinarie dei Consigli di classe.
Art. 50
La Presidenza dispone la sostituzione degli insegnanti assenti
con quelli a disposizione. Qualora non sia possibile effettuare
le sostituzioni, la Presidenza puo'operare gli opportuni
scivolamenti di orario o disporre l'uscita anticipata delle
classi interessate anche nella stessa giornata.
Art. 51
Di quanto disposto nel precedente articolo 48 la Presidenza
dà comunicazione alle famiglie all'inizio di ogni anno
scolastico col mezzo più opportuno ovvero mediante
affissione all'albo dell'Istituto.
Art. 52
Previa consultazione del Collegio dei Docenti, la Presidenza
designa i referenti delle varie commissioni che operano
all'interno dell'Istituto nonché i responsabili delle aule
attrezzate presenti nella scuola. I nomi degli interessati
vengono comunicati all'inizio di ciascun anno scolastico.
Art. 53
Per quanto non esplicitamente trattato nel presente regolamento
si rimanda alla normativa vigente ed al D. P. R. n. 417 del 31
maggio 1974.
NORME PARTICOLARI
RIGUARDANTI I GENITORI
Art. 54
I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto
previa comunicazione alla Presidenza.
L'assemblea dei genitori puo'darsi autonomo regolamento che,
comunicato al Capo di Istituto, diventa parte integrante del
presente regolamento.
Art. 55
Per quanto non esplicitamente menzionato sul ruolo dei genitori e
sulla loro assemblea si rimanda al D.P.R. n. 416 del 31 maggio
1974 art. 45 e successive modifiche ed integrazioni.
NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LE
AULE ATTREZZATE
Art. 56
L'Istituto si impegna all'arricchimento ed al potenziamento della
Biblioteca di Istituto garantendone l'utilizzazione a tutte le
componenti scolastiche.
Art. 57
La biblioteca è dotata di un proprio regolamento di
funzionamento che fa parte integrante del presente regolamento.
Art. 58
La biblioteca, la palestra, i laboratori linguistici e di
informatica, le altre aule attrezzate o speciali hanno ciascuna
un docente o più docenti referenti designati dal Capo di
Istituto, su proposta del Collegio dei docenti.
Art. 59
I regolamenti particolari relativi all'uso di laboratori ed
attrezzature, su proposta del Collegio dei docenti o dei docenti
o commissioni responsabili, sono deliberati dal Consiglio di
Istituto e costitutiscono parte integrante del presente
regolamento.
USCITE E VIAGGI DI
ISTRUZIONE
Art. 60
Le uscite , i viaggi di istruzione, gli scambi, gli stages
vengono proposti e motivati all'interno della programmazione di
inizio d'anno, dai Consigli di classe o dai Coordinamenti di
materia .
La Commissione viaggi, che vaglia le proposte, prima che queste
siano sottoposte alla decisione del Consiglio di Istituto,
è dotata di un regolamento le cui modalità vanno
seguite nell'iter di proposta del viaggio.
Il regolamento della Commissione viaggi costituisce parte
integrante del presente regolamento.
NORME VARIE RIGUARDANTI GLI
ORGANI COLLEGIALI
Art. 61
Il Collegio dei Docenti, ferme restando le norme di cui all'art.
4 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, puo' darsi un autonomo
regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte
integrante del presente regolamento.
Art. 62
Al Collegio dei Docenti, su deliberazione presa a maggioranza
assoluta dei presenti, possono essere ammessi, a titolo
consultivo, rappresentanti di altre componenti della scuola;
esperti in materia didattico-culturale, rappresentanti di
associazioni o enti locali.
Art. 63
Il Consiglio di Istituto puo'darsi un autonomo regolamento che,
pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del
presente regolamento.
Art. 64
Ai Consigli di Classe possono partecipare a titolo consultivo
esperti in campo didattico-culturale , pedagogico e psicologico.
Art. 65
Per le attribuzioni, i compiti e tutti gli altri elementi
relativi alla fisionomia del Consiglio di classe si rimanda al
D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 66
Il Comitato di Valutazione degli insegnanti puo' darsi un
autonomo regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto,
diventa parte integrante del presente regolamento.
NORME RIGUARDANTI
L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 67
Il presente regolamento puo' essere modificato solo con la
maggioranza dei 2/3 degli appartenenti al Consiglio di Istituto.
Art. 68
Il presente regolamento consta di n. 68 articoli ed è
redatto in tre copie in originale firmate in ogni pagina dal
Preside e dal Presidente del Consiglio di Istituto. Delle tre
copie in originale una viene depositata agli Atti dell'Istituto,
una viene depositata nell'ufficio di Presidenza, una viene
esposta all'albo dell'Istituto.