Istituto Statale di Istruzione Superiore
Andrea Gritti - Mestre

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REGOLAMENTO D'ISTITUTO

NORME GENERALI

Art. 1

L'Istituto Tecnico per il Turismo " Andrea Gritti " è un organismo scolastico che persegue lo scopo di realizzare una effettiva promozione culturale, sociale e umana degli alunni.
Nella sua azione l'Istituto si richiama esplicitamente agli ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sanciti dalla Costituzione Repubblicana.
In particolare esso si impegna a favorire una effettiva attuazione del diritto allo studio nello spirito dell' art. 34 della Costituzione.

Art. 2

L'Istituto si impegna a valorizzare le capacità dei giovani che lo frequentano, a stabilire un fattivo dialogo con la componente genitori, a garantire libertà di insegnamento ai docenti, a riconoscere la validità dell'opera del personale non docente.
Tutte le componenti della scuola, ciascuna secondo le proprie competenze e con senso di responsabilità, sono chiamate a realizzare le condizioni ottimali affinché nell'Istituto l'attività didattica possa svolgersi nel modo più proficuo e sereno.

Art. 3

L'Istituto, nella sua autonomia, è aperto al dialogo ed alla collaborazione con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio al fine di garantire un proficuo collegamento tra scuola e società.

Art. 4

E' fatto assoluto divieto a tutti i docenti, studenti e non docenti di fumare all'interno dell' Istituto ai sensi della legge 11 novembre 1975 n. 584.
Sono individuati, per i fumatori, degli spazi esterni, adiacenti all'edificio scolastico, che verranno indicati all'inizio di ciascun anno.


NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI

Art. 5

Gli studenti devono trovarsi in classe, con gli insegnanti della prima ora, cinque minuti prima dell'effettivo inizio delle lezioni, segnalato dal suono della seconda campana.
E' possibile entrare nell'Istituto a partire da 15 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
In caso di maltempo è consentito anticipare l'entrata e sostare ordinatamente nell'ingresso della scuola.

Art. 6

I lievi ritardi (entro i cinque minuti), purché non ripetuti, saranno giustificati direttamente dal docente in servizio nella prima ora di lezione che annoterà anche l'orario di entrata del ritardatario.
Nel caso di ritardi lievi ripetuti (oltre i due per quadrimestre) o di ritardi più gravi, l'ammissione in classe avverrà solo previa autorizzazione della Presidenza.

Art. 7

L'ingresso posticipato e/o le uscite anticipate sono autorizzate annualmente dalla Presidenza nel caso di alunni, provenienti da centri lontani dalla scuola, che ne abbiano fatto richiesta scritta. I nomi di questi studenti, con gli orari di entrata ed uscita, sono trascritti sul registro di classe all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 8

L'ingresso ritardato a scuola è consentito agli studenti quando il ritardo sia imputabile ad emergenze e disguidi dovuti ai mezzi di trasporto. In questo caso l'ammissione e l'annotazione sul registro di classse vengono effettuate dal docente presente nella classe stessa.

Art. 9

L'alunno che sia stato assente è riammesso alle lezioni previa presentazione di giustificazione scritta.
In casi eccezionali l'alunno che sia stato assente puo' essere riammesso con riserva alle lezioni anche se sfornito di giustificazione. La giustificazionedeve essere comunque presentata entro e non oltre il giorno successivo a quello di rientro. In caso contrario l'alunno non viene riammesso in classe se non su autorizzazione della Presidenza.
Dimenticanze ripetute nel presentare le giustificazioni possono essere passibili di sanzioni disciplinari.

Art. 10

Gli insegnanti della prima ora di lezione annotano sul registro di classe, nell'apposita colonna, le giustificazioni presentate dagli alunni sia maggiorenni sia minorenni. Qualora non risulti chiaro qualche elemento della giustificazione, l'insegnante invita l'alunno a presentarla direttamente in Presidenza.

Art. 11

L'alunno che si assenta per cinque o più giorni consecutivi dalle lezioni è riammesso previa presentazione del certificato medico.
Nel computo delle assenze vengono considerati anche i giorni festivi e periodi di vacanza per coloro che si assentano l'ultimo giorno di lezione che li precede.

Art. 12

Ogni richiesta di giustificazione di assenza ha valore se compilata sul libretto personale degli alunni.
Ogni autorizzazione ha valore solo se è rilasciata per iscritto.

Art. 13

Le assenze collettive devono essere certificate mediante dichiarazione di conoscenza da parte delle famiglie.
Nel caso di assenze collettive, la Presidenza puo' considerare l'opportunità di convocare le famiglie e/o i Consigli di classe per valutare la situazione e prendere eventuali provvedimenti.

Art. 14

In caso di assemblee non autorizzate, di scioperi, di partecipazione a cortei, qualora nelle singole aule la presenza sia inferiore al 20% degli iscritti nel registro di classe, verrà valutata dalla Presidenza l'opportunità di riunire gli alunni presenti in un'unica classe, fino ad un massimo di 20 allievi, con la presenza di uno o più docenti. Qualora l'accorpamento non avvenga, sarà svolta in classe la normale attività didattica.

Art. 15

Gli alunni possono chiedere il permesso di uscita anticipata solo per gravi e giustificati motivi che verranno di volta in volta valutati dalla Presidenza.

Art. 16

L'Istituto si fa carico di informare le famiglie nei modi e nei tempi più opportuni ( anche per via telefonica) su assenze prolungate e ripetute; frequenti ritardi e/o uscite anticipate degli alunni.

Art. 17

Per accedere alle aule e per uscire dall'Istituto gli alunni si servono delle scale e dei corridoi stabiliti nel piano di sicurezza della scuola; è vietato l'accesso alle scale di emergenza.
Qualsiasi spostamento all'interno dell'Istituto deve essere compiuto in modo da non arrecare danno agli altri e a se stessi e nel massimo rispetto degli ambienti, delle suppellettili e delle attrezzature scolastiche.

Art. 18

Le uscite degli alunni dalle classi durante le ore di lezione devono essere limitate al massimo. Questa norma va intesa non come costrittiva ma necessaria all'ordinato svolgimento dell'attività didattica.
L'insegnante, durante le ore di lezione, non puo'autorizzare l'uscita di più di un alunno per classe alla volta., salvo i casi esplicitamente autorizzati dalla Presidenza.
Il non docente addetto al piano è tenuto ad avvisare gli insegnanti o la Presidenza se la presenza di più alunni o la loro prolungata permanenza fuori dalle aule siano causa di disordine o di disservizio.

Art. 19

Durante l'avvicendamento degli insegnanti nelle classi gli alunni rimarranno nelle rispettive aule. L'insegnante annoterà sul registro di classe gli alunni assenti all'inizio delle ore di lezione e ne darà immediata comunicazione alla Presidenza.

Art. 20

In caso di assenza momentanea degli insegnanti dalla classe, gli studenti non usciranno dall'aula per non arrecare disturbo alle altre classi.

Art. 21

Durante lo svolgimento dell'intervallo, il personale docente e non docente ha il compito di vigilare affinché non siano arrecati danni alle persone e alle cose all'interno dell'Istituto.

Art. 22

Il mantenimento dell'igiene e dell'ordine all'interno dell'Istituto, ferme restando le competenze e i doveri a ciascuno derivanti da norme e disposizioni, è affidato al senso di responsabilità di tutte le componenti scolastiche.

Art. 23

Al termine delle lezioni gli insegnanti autorizzano gli alunni ad uscire dalle classi. L'uscita deve avvenire in maniera ordinata senza indugiare per le scale e nei corridoi.

Art. 24

Gli alunni possono organizzarsi in gruppi e comitati e proporre attività complementari ai sensi della circolare ministeriale n. 654 del 17 ottobre '96, previo accordo con la Presidenza. Le richieste in tal senso vanno presentate per iscritto alla Presidenza, specificando finalità , metodi operativi, nome dei partecipanti e dei responsabili delle varie iniziative.
All' interno della scuola gli studenti dispongono di un proprio spazio per affiggere avvisi e documenti relativi alla loro attività, la quale deve essere comunque compatibile con le attività e le finalità dell'Istituto.

Art. 25

Gli studenti dispongono di una assemblea di Istituto e di una di classe al mese, nel limite la prima delle ore di lezione di una giornata e la seconda di due ore, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale 312 del 27/ 12/ 79.
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta del Comitato studentesco oppure del 10% degli studenti.
Alle assemblee di Istituto puo' essere richiesta la partecipazione, autorizzata dal Consiglio di Istituto, di esperti di cui devono essere indicate le generalità, la qualifica e gli argomenti oggetto di trattazione.
Lo svolgimento delle assemblee studentesche è gestito dagli alunni i quali rispondono direttamente della loro regolarità.
La Presidenza garantisce la presenza di suoi rappresentanti alle assemblee di Istituto degli alunni.
Gli alunni possono darsi un proprio regolamento di assemblea che, comunicato alla Presidenza, puo' diventare parte integrante di questo regolamento.

Art. 26

Le assemblee di classe mensili devono essere richieste al Preside con almeno 5 giorni di anticipo, previa autorizzazione dell'insegnante coordinatore di classe e degli insegnanti delle ore interessate.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

Art. 27

Gli alunni che deteriorano le attrezzature e il materiale della scuola sono tenuti al risarcimento dei danni ai sensi della circolare ministeriale 177 del 4 luglio '75.
Qualora all'interno di una classe non vengano individuati l'alunno o gli alunni direttamente responsabili del danno, la Presidenza, sentito il parere del Consiglio di Istituto,valuta l'opportunità di suddividere il risarcimento del danno tra tutti gli studenti della classe.


NORME RIGUARDANTI I DOCENTI

Art. 28

L'Istituto considera fondamentale il diritto-dovere degli insegnanti all'aggiornamento didattico e culturale. A tal fine promuove e sostiene le iniziative che si dimostrino atte a migliorare la qualità dell'insegnamento e dell'apprendimento.
L'Istituto favorisce le iniziative di innovazione metodologica, previa approvazione del Consiglio di classe e concordando con la Presidenza tempi e modi di attuazione delle stesse.

Art. 29

Gli insegnanti sono tenuti a rispettare l'orario di servizio nella sede loro assegnata. L'orario è per tutti vincolante e il docente risponderà a norma di legge di eventuali uscite anticipate o di abbandono di classe.
Gli insegnanti a disposizione sono tenuti a rispettare l'orario di servizio, rendendosi reperibili per l'intera durata dell'ora. Ciò vale anche per l'ora di ricevimento genitori.

Art. 30

I docenti le cui classi, per qualsiasi motivo ( es. tirocini, viaggi di istruzione, attività integrative, ecc.) non siano presenti in aula, devono restare a disposizione della scuola.

Art. 31

L'insegnante che per gravi e giustificati motivi debba assentarsi dal servizio, ha l'obbligo di avvisare la Presidenza nel più breve tempo possibile per consentire l'eventuale sostituzione.
Qualora l'assenza dal servizio interessi la prima ora di lezione, l'insegnante dovrà comunicarla prima dell'inizio delle lezioni e comunque nel modo più tempestivo e rapido.

Art. 32

L'avvicendamento degli insegnanti nelle singole classi deve avvenire nel modo più rapido possibile al fine di evitare confusione e ritardi nello svolgimento dell'attività didattica.

Art. 33

Durante lo svolgimento delle lezioni, l'insegnante che si trovi costretto a lasciare temporaneamente la classe, sempre rimanendo nell'ambito dell'Istituto, deve darne avviso all'operatore scolastico addetto al piano responsabilizzando altresì i rappresentanti di classe.
Il docente che abbia invece necessità di allontanarsi dall'Istituto è tenuto a richiedere la relativa autorizzazione alla Presidenza.

Art. 34

A tutti i docenti è riconosciuto il diritto alla libertà di insegnamento nel quadro di un coordinamento delle attività didattiche e dei problemi ad esse relativi.

Art. 35

L'impegno e la qualità del lavoro richiesto agli insegnanti non puo' in alcun modo prescindere dai diritti normativo-sindacali acquisiti dalla categoria e dai relativi doveri ad essi connessi.

Art. 36

Gli insegnanti sono tenuti a controfirmare per presa visione i comunicati della Presidenza.

Art. 37

Gli insegnanti hanno l'obbligo di verificare, all'inizio di ogni ora di lezione, la presenza in classe degli alunni.
In caso di assenza di un numero elevato di alunni, il docente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Presidenza.
Il docente è inoltre tenuto a registrare il ritardo degli alunni non presenti all'inizio di ogni ora di lezione.

Art. 38

Per quanto non esplicitamente trattato nel presente regolamento si rimanda allo stato giuridico degli insegnanti sancito con D.P.R. n. 417 del 31 maggio 1974 e successive variazioni e integrazioni.


NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I NON DOCENTI

Art. 39

Il personale non docente collabora affinché l'attività didattica possa svolgersi nel modo più ordinato e sereno, nell'ambito delle finalità educative dell'Istituto.

Art. 40

In particolare agli operatori scolastici, è affidato il compito della vigilanza sugli alunni al di fuori delle aule e in tutti gli ambienti dell'Istituto in cui non sia prevista la presenza costante dei docenti, con i quali sono chiamati a collaborare per un corretto e ordinato svolgimento della vita scolastica.
Gli operatori scolastici curano inoltre la pulizia e il mantenimento dell'igiene secondo un piano di distribuzione del lavoro stabilito dalla Segreteria in accordo con la Presidenza, nel rispetto dei criteri eventualmente stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Art. 41

La Segreteria in accordo con la Presidenza, sentita l'assemblea dei non docenti o i loro rappresentanti fissa la distribuzione degli operatori scolastici sui diversi piani secondo i criteri eventualmente stabiliti dal Consiglio di Istituto.
L'operatore scolastico addetto al piano ha l'obbligo di assicurare la propria opera durante tutto l'arco dell'orario delle lezioni.

Art. 42

La presenza dell'operatore scolastico al piano è particolarmente indispensabile durante tutto il periodo dell'intervallo e inoltre dieci minuti prima e dieci minuti dopo l'inizio di ogni ora di lezione. Al di fuori di questi momenti, l'operatore scolastico che debba assentarsi temporaneamente puo' farlo previa sostituzione di un collega.

Art. 43

La segreteria fissa annualmente un orario di ricevimento per docenti, non docenti, genitori e studenti.

Art. 44

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda al CCNL del settembre 95 nonché alle norme, alle disposizioni e ai regolamenti emanati in materia dall' Amministrazione provinciale.


NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PRESIDENZA

Art. 45

La Presidenza è sempre disponibile al ricevimento delle componenti scolastiche.
La Presidenza si riserva di fissare e comunicare annualmente un orario di ricevimento per i genitori ai quali viene consigliato di fissare telefonicamente eventuali appuntamenti.

Art. 46

La Presidenza si impegna a dare tempestiva comunicazione con affissione all'albo dell'Istituto, di tutte le C.M. e le O.M. che vengono di volta in volta ad interessare l'attività didattica e la normativa professionale del personale della scuola.

Art. 47

La Presidenza fissa il calendario delle sedute ordinarie del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe previa consultazione del Collegio.

Art. 48

Le comunicazioni e le direttive generali della Presidenza hanno validità formale quando vengono annotate sull'apposito registro delle comunicazioni.

Art. 49

La Presidenza su richiesta motivata convoca le sedute straordinarie dei Consigli di classe.

Art. 50

La Presidenza dispone la sostituzione degli insegnanti assenti con quelli a disposizione. Qualora non sia possibile effettuare le sostituzioni, la Presidenza puo'operare gli opportuni scivolamenti di orario o disporre l'uscita anticipata delle classi interessate anche nella stessa giornata.

Art. 51

Di quanto disposto nel precedente articolo 48 la Presidenza dà comunicazione alle famiglie all'inizio di ogni anno scolastico col mezzo più opportuno ovvero mediante affissione all'albo dell'Istituto.

Art. 52

Previa consultazione del Collegio dei Docenti, la Presidenza designa i referenti delle varie commissioni che operano all'interno dell'Istituto nonché i responsabili delle aule attrezzate presenti nella scuola. I nomi degli interessati vengono comunicati all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art. 53

Per quanto non esplicitamente trattato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente ed al D. P. R. n. 417 del 31 maggio 1974.


NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI I GENITORI

Art. 54

I genitori possono riunirsi in assemblea nei locali dell'Istituto previa comunicazione alla Presidenza.
L'assemblea dei genitori puo'darsi autonomo regolamento che, comunicato al Capo di Istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 55

Per quanto non esplicitamente menzionato sul ruolo dei genitori e sulla loro assemblea si rimanda al D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974 art. 45 e successive modifiche ed integrazioni.


NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI LE AULE ATTREZZATE

Art. 56

L'Istituto si impegna all'arricchimento ed al potenziamento della Biblioteca di Istituto garantendone l'utilizzazione a tutte le componenti scolastiche.

Art. 57

La biblioteca è dotata di un proprio regolamento di funzionamento che fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 58

La biblioteca, la palestra, i laboratori linguistici e di informatica, le altre aule attrezzate o speciali hanno ciascuna un docente o più docenti referenti designati dal Capo di Istituto, su proposta del Collegio dei docenti.

Art. 59

I regolamenti particolari relativi all'uso di laboratori ed attrezzature, su proposta del Collegio dei docenti o dei docenti o commissioni responsabili, sono deliberati dal Consiglio di Istituto e costitutiscono parte integrante del presente regolamento.


USCITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 60

Le uscite , i viaggi di istruzione, gli scambi, gli stages vengono proposti e motivati all'interno della programmazione di inizio d'anno, dai Consigli di classe o dai Coordinamenti di materia .
La Commissione viaggi, che vaglia le proposte, prima che queste siano sottoposte alla decisione del Consiglio di Istituto, è dotata di un regolamento le cui modalità vanno seguite nell'iter di proposta del viaggio.
Il regolamento della Commissione viaggi costituisce parte integrante del presente regolamento.


NORME VARIE RIGUARDANTI GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 61

Il Collegio dei Docenti, ferme restando le norme di cui all'art. 4 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974, puo' darsi un autonomo regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 62

Al Collegio dei Docenti, su deliberazione presa a maggioranza assoluta dei presenti, possono essere ammessi, a titolo consultivo, rappresentanti di altre componenti della scuola; esperti in materia didattico-culturale, rappresentanti di associazioni o enti locali.

Art. 63

Il Consiglio di Istituto puo'darsi un autonomo regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.

Art. 64

Ai Consigli di Classe possono partecipare a titolo consultivo esperti in campo didattico-culturale , pedagogico e psicologico.

Art. 65

Per le attribuzioni, i compiti e tutti gli altri elementi relativi alla fisionomia del Consiglio di classe si rimanda al D.P.R. 416 del 31 maggio 1974 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 66

Il Comitato di Valutazione degli insegnanti puo' darsi un autonomo regolamento che, pubblicato all'albo dell'Istituto, diventa parte integrante del presente regolamento.


NORME RIGUARDANTI L'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 67

Il presente regolamento puo' essere modificato solo con la maggioranza dei 2/3 degli appartenenti al Consiglio di Istituto.

Art. 68

Il presente regolamento consta di n. 68 articoli ed è redatto in tre copie in originale firmate in ogni pagina dal Preside e dal Presidente del Consiglio di Istituto. Delle tre copie in originale una viene depositata agli Atti dell'Istituto, una viene depositata nell'ufficio di Presidenza, una viene esposta all'albo dell'Istituto.

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