Istituto Statale di Istruzione Superiore
Andrea Gritti - Mestre

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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL' I.T.S.T. 'A. GRITTI'

(Art. 4.1 DPR n.249/ 98)

PREMESSA

Il Regolamento di disciplina dell'I.T.S.T. "A. Gritti" è coerente ai principi ed alle indicazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 24 giugno 1998, n.249) che, abrogando il capo III del RD n.653 del 1925, riguardante le punizioni disciplinari, impone ai singoli Istituti di dotarsi di un Regolamento di disciplina proprio.

Si ritiene utile, pertanto, richiamare i contenuti fondamentali dello Statuto stesso.

Lo Statuto ( che si ispira alla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, New York, 1989) delinea un modello di scuola intesa come "luogo di formazione e di educazione", ispirata ai valori della democrazia, fondata sulla qualità della relazione insegnante-studente, basata sul rispetto reciproco (Art. 1).

L'Art. 2 dello Statuto precisa i Diritti dello studente: formazione culturale e professionale, partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, rispetto per la diversità, ambiente favorevole alla crescita della persona, prevenzione e recupero della dispersione, offerta formativa aggiuntiva e integrativa, disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica, servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica.

L'Art. 3 stabilisce i Doveri dello studente: frequenza regolare, adempimento degli impegni di studio, comportamento corretto verso le persone e le cose, condivisione di responsabilità.

In questo contesto si situa il Regolamento di Disciplina, redatto secondo le indicazioni degli art. 4 e 5 dello Statuto.

FINALITA'

Diritti e doveri degli studenti sono stabiliti dal DPR 249/ 98, rispettivamente agli articoli 2 e 3.
Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative, tende al rafforzamento del senso di responsabilità ed al recupero di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
Il regolamento di disciplina si ispira al principio della compensazione del danno morale o materiale prodotto, ed ha come fine il mantenimento o il ripristino di una situazione di legittimità nella vita della scuola, intesa come comunità educante nell'accezione piu' ampia del termine.

INFRAZIONI

Saranno soggette a sanzione le infrazioni relative:
  1. alla libera espressione di opinioni;
  2. alle regole che disciplinano la partecipazione alla vita dell'Istituto in tutte le sue forme: assemblee, lezioni, attività curricolari ed extracurricolari promosse dalla scuola;
  3. al rispetto delle persone che operano all'interno della scuola ( capo d'istituto, docenti, personale ausiliario e di segreteria, studentesse e studenti);
  4. alla tutela e al rispetto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici nonché delle norme che ne regolano il corretto utilizzo;
  5. alle regole che l'Istituto si è dato in materia di organizzazione, di sicurezza e di tutela della salute;
  6. alla responsabilità di rendere e mantenere accogliente, curato e ordinato l'ambiente scolastico.

SANZIONI

Fermo restando che nessuna sanzione puo' essere comminata senza avere prima invitato il destinatario ad esprimere le proprie ragioni, le sanzioni previste, proporzionate alla gravità ed alla recidività delle infrazioni, sono:
  1. richiamo verbale, anche su segnalazione di un insegnante;
  2. richiamo scritto anche su segnalazione di un insegnante;
  3. allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.
Ogni sanzione sarà volta a prevedere la riparazione concreta, diretta o indiretta del danno, inteso come impedimento alla fruizione di un diritto o come mancato espletamento di un dovere.
Ciascuna sanzione puo' essere accompagnata da informazione o convocazione della famiglia.

ORGANI CHE COMMINANO LE SANZIONI

Fermo restando che la funzione docente è comprensiva di una funzione educante, nell'ambito della quale ogni insegnante ha competenza a rilevare e correggere comportamenti inadeguati, ai fini di un'azione educativa e formativa immediata, gli Organi preposti a comminare le sanzioni su indicate sono:
  1. il Dirigente scolastico o i Collaboratori di Presidenza, da lui delegati, per i casi indicati ai punti a) e b) delle Sanzioni;
  2. il Consiglio di Classe per l'allontanamento dalle lezioni di cui al punto c).

ORGANO DI GARANZIA

Contro le Sanzioni disciplinari di cui ai punti a) e b) è ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di garanzia, interno all'Istituto, costituito da: indicati dalle rispettive componenti in Consiglio di Istituto.
Contro le Sanzioni di cui al punto c), puo' essere presentato ricorso al Provveditore agli studi, ai sensi della normativa generale vigente.
L'Organo di garanzia suddetto, su richiesta degli studenti, decide anche in merito all'applicazione del Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 249/ 98).

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