Istituto Statale di Istruzione Superiore
Andrea Gritti - Mestre
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
DELL' I.T.S.T. 'A. GRITTI'
(Art. 4.1 DPR n.249/ 98)
PREMESSA
Il Regolamento di disciplina dell'I.T.S.T. "A. Gritti"
è coerente ai principi ed alle indicazioni dello
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria (DPR 24 giugno 1998, n.249) che, abrogando il capo
III del RD n.653 del 1925, riguardante le punizioni disciplinari,
impone ai singoli Istituti di dotarsi di un Regolamento di
disciplina proprio.
Si ritiene utile, pertanto, richiamare i contenuti
fondamentali dello Statuto stesso.
Lo Statuto ( che si ispira alla Convenzione internazionale sui
diritti del fanciullo, New York, 1989) delinea un modello di
scuola intesa come "luogo di formazione e di educazione",
ispirata ai valori della democrazia, fondata sulla qualità
della relazione insegnante-studente, basata sul rispetto
reciproco (Art. 1).
L'Art. 2 dello Statuto precisa i Diritti dello
studente: formazione culturale e professionale, partecipazione
attiva e responsabile alla vita della scuola, rispetto per la
diversità, ambiente favorevole alla crescita della
persona, prevenzione e recupero della dispersione, offerta
formativa aggiuntiva e integrativa, disponibilità di
un'adeguata strumentazione tecnologica, servizi di promozione
della salute e di assistenza psicologica.
L'Art. 3 stabilisce i Doveri dello studente: frequenza
regolare, adempimento degli impegni di studio, comportamento
corretto verso le persone e le cose, condivisione di
responsabilità.
In questo contesto si situa il Regolamento di Disciplina,
redatto secondo le indicazioni degli art. 4 e 5 dello
Statuto.
FINALITA'
Diritti e doveri degli studenti sono stabiliti dal DPR 249/ 98,
rispettivamente agli articoli 2 e 3.
Ogni provvedimento disciplinare ha finalità educative,
tende al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
recupero di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
Il regolamento di disciplina si ispira al principio della
compensazione del danno morale o materiale prodotto, ed ha come
fine il mantenimento o il ripristino di una situazione di
legittimità nella vita della scuola, intesa come
comunità educante nell'accezione piu' ampia del termine.
INFRAZIONI
Saranno soggette a sanzione le infrazioni relative:
- alla libera espressione di opinioni;
- alle regole che disciplinano la partecipazione alla vita
dell'Istituto in tutte le sue forme: assemblee, lezioni,
attività curricolari ed extracurricolari promosse dalla
scuola;
- al rispetto delle persone che operano all'interno della
scuola ( capo d'istituto, docenti, personale ausiliario e di
segreteria, studentesse e studenti);
- alla tutela e al rispetto delle strutture, delle
attrezzature, dei sussidi didattici nonché delle norme che
ne regolano il corretto utilizzo;
- alle regole che l'Istituto si è dato in materia di
organizzazione, di sicurezza e di tutela della salute;
- alla responsabilità di rendere e mantenere
accogliente, curato e ordinato l'ambiente scolastico.
SANZIONI
Fermo restando che nessuna sanzione puo' essere comminata senza
avere prima invitato il destinatario ad esprimere le proprie
ragioni, le sanzioni previste, proporzionate alla gravità
ed alla recidività delle infrazioni, sono:
- richiamo verbale, anche su segnalazione di un
insegnante;
- richiamo scritto anche su segnalazione di un insegnante;
- allontanamento temporaneo dalle lezioni fino ad un massimo di
15 giorni.
Ogni sanzione sarà volta a prevedere la riparazione
concreta, diretta o indiretta del danno, inteso come impedimento
alla fruizione di un diritto o come mancato espletamento di un
dovere.
Ciascuna sanzione puo' essere accompagnata da informazione o
convocazione della famiglia.
ORGANI CHE COMMINANO LE SANZIONI
Fermo restando che la funzione docente è comprensiva di
una funzione educante, nell'ambito della quale ogni insegnante ha
competenza a rilevare e correggere comportamenti inadeguati, ai
fini di un'azione educativa e formativa immediata, gli Organi
preposti a comminare le sanzioni su indicate sono:
- il Dirigente scolastico o i Collaboratori di Presidenza, da
lui delegati, per i casi indicati ai punti a) e b) delle
Sanzioni;
- il Consiglio di Classe per l'allontanamento dalle lezioni di
cui al punto c).
ORGANO DI GARANZIA
Contro le Sanzioni disciplinari di cui ai punti a) e b) è
ammesso ricorso, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di
garanzia, interno all'Istituto, costituito da:
- n. 1 Presidente, nominato dal Dirigente scolastico;
- n. 4 Docenti,
- n. 2 Genitori,
- n. 2 Alunni;
indicati dalle rispettive componenti in Consiglio di
Istituto.
Contro le Sanzioni di cui al punto c), puo' essere presentato
ricorso al Provveditore agli studi, ai sensi della normativa
generale vigente.
L'Organo di garanzia suddetto, su richiesta degli studenti,
decide anche in merito all'applicazione del Regolamento recante
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria (DPR 249/ 98).
